Art. 6.
(Incentivi).

      1. Ove i prodotti agroenergetici siano utilizzati per la generazione di energia elettrica nell'ambito di un'intesa di filiera

 

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o di un contratto quadro di cui al comma 4 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ai relativi produttori, su tutta l'energia che generano e senza limitazioni relative alla potenza oraria minima emessa e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.
      2. Gli impianti di produzione di energia elettrica realizzati da produttori agroenergetici o da soggetti rientranti nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, alimentati a partire da prodotti agroenergetici, sono considerati impianti di microgenerazione ai sensi dei commi 85 e 86 della legge 23 agosto 2004, n. 239.
      3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle fonti agroenergetiche e a tutela della diversificazione degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori, gli istituti di ricerca e le regioni interessati per la ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di altre forme di energia, nonché di combustibili e di carburanti, basati sull'utilizzo di prodotti agroenergetici.
      4. All'energia elettrica prodotta utilizzando prodotti agroenergetici si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni.
      5. Al fine di promuovere la produzione dei prodotti agroenergetici e il loro utilizzo nella produzione di energia, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, finalizzata
 

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alla realizzazione delle seguenti misure e per i seguenti importi:

          a) nell'ambito di un'intesa di filiera o di un contratto quadro di cui al comma 4 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, esentare dall'accisa il biodiesel di cui al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrativi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, secondo un contingente commisurato alla cifra di 30 milioni di euro annui, da sommarsi al contingente allo scopo previsto dallo stesso comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 alla data di entrata in vigore della presente legge;

          b) nell'ambito di un'intesa di filiera o di un contratto quadro di cui al comma 4 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, applicando le previste aliquote di accisa ridotte per i corrispondenti prodotti entro il limite complessivo di 15 milioni di euro annui, da sommarsi al limite di spesa allo scopo previsto alla data di entrata in vigore della presente legge;

          c) attribuire un contributo ai produttori di prodotti agroenergetici, sia singoli sia associati, che effettuano nuovi investimenti volti ad incrementare la produzione di prodotti agroenergetici. Tale contributo è corrisposto nella forma del credito d'imposta entro un limite massimo di 35 milioni di euro annui. Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni o sussidi pubblici, da chiunque concessi, che

 

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abbiano ad oggetto gli stessi investimenti che fruiscono del credito d'imposta.

      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle misure di cui alle lettere a) e b) del comma 5, nonché le tipologie d'investimento e il valore del credito d'imposta di cui alla lettera c) dello stesso comma 5.
      7. Rientra tra le finalità previste dal comma 6-bis dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'utilizzo dell'alcole ottenuto dalla distillazione vinica e opportunamente trasformato, nei processi di combustione degli impianti di incenerimento che effettuano il recupero del calore di combustione prodotto, e se del caso la produzione di energia elettrica. Per tale scopo, per la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata ad acquistare nell'ambito di una somma di 15 milioni di euro annui un corrispondente quantitativo di alcole e a rivenderlo ai gestori dei citati impianti di incenerimento.
      8. Al fine di permettere ai produttori di prodotti agroenergetici che effettuano investimenti finalizzati a incrementare le proprie produzioni agroenergetiche di poter accedere al Fondo per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi di cui al secondo comma dell'articolo 37 della legge 26 ottobre 1970, n. 745, e successive modificazioni, nonché di fruire di tale agevolazione anche nella forma del contributo in conto capitale, all'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive mo-dificazioni

 

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sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

      «a-bis) investimenti effettuati dalle imprese agricole finalizzati a incrementare la produzione di prodotti agroenergetici e di prodotti da questi derivati destinati alla produzione di energia, di biocarburanti, di biocombustibili e di altre produzioni energetiche rinnovabili»;

          b) al comma 2-bis, le parole; «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)».