1. Ove i prodotti agroenergetici siano utilizzati per la generazione di energia elettrica nell'ambito di un'intesa di filiera
a) nell'ambito di un'intesa di filiera o di un contratto quadro di cui al comma 4 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, esentare dall'accisa il biodiesel di cui al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrativi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, secondo un contingente commisurato alla cifra di 30 milioni di euro annui, da sommarsi al contingente allo scopo previsto dallo stesso comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) nell'ambito di un'intesa di filiera o di un contratto quadro di cui al comma 4 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, applicando le previste aliquote di accisa ridotte per i corrispondenti prodotti entro il limite complessivo di 15 milioni di euro annui, da sommarsi al limite di spesa allo scopo previsto alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) attribuire un contributo ai produttori di prodotti agroenergetici, sia singoli sia associati, che effettuano nuovi investimenti volti ad incrementare la produzione di prodotti agroenergetici. Tale contributo è corrisposto nella forma del credito d'imposta entro un limite massimo di 35 milioni di euro annui. Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni o sussidi pubblici, da chiunque concessi, che
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle misure di cui alle lettere a) e b) del comma 5, nonché le tipologie d'investimento e il valore del credito d'imposta di cui alla lettera c) dello stesso comma 5.
7. Rientra tra le finalità previste dal comma 6-bis dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'utilizzo dell'alcole ottenuto dalla distillazione vinica e opportunamente trasformato, nei processi di combustione degli impianti di incenerimento che effettuano il recupero del calore di combustione prodotto, e se del caso la produzione di energia elettrica. Per tale scopo, per la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata ad acquistare nell'ambito di una somma di 15 milioni di euro annui un corrispondente quantitativo di alcole e a rivenderlo ai gestori dei citati impianti di incenerimento.
8. Al fine di permettere ai produttori di prodotti agroenergetici che effettuano investimenti finalizzati a incrementare le proprie produzioni agroenergetiche di poter accedere al Fondo per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi di cui al secondo comma dell'articolo 37 della legge 26 ottobre 1970, n. 745, e successive modificazioni, nonché di fruire di tale agevolazione anche nella forma del contributo in conto capitale, all'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive mo-dificazioni
a) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) investimenti effettuati dalle imprese agricole finalizzati a incrementare la produzione di prodotti agroenergetici e di prodotti da questi derivati destinati alla produzione di energia, di biocarburanti, di biocombustibili e di altre produzioni energetiche rinnovabili»;
b) al comma 2-bis, le parole; «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)».